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C. 20/12/2001REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 20 dicembre 2001 Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. (GU n. 21 del 25-1-2002) LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto; Visto l'art. 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa conferenza, governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune; Visto l'art. 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, prevede che l'attività di formazione continua comprenda l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario Nazionale; Visto l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, è istituita una Commissione nazionale per la formazione continua cui è affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza Stato-regioni, nonchè gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnosticoterapeutici; che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per l'organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative, nonchè i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, soggetti pubblici e privati e ne verifica la sussistenza; Vista la proposta in oggetto trasmessa dal Ministro della salute l'11 dicembre 2001 inviata alle regioni e alle Province autonome il successivo 12 dicembre; Considerato che i rappresentanti regionali, nel valutare la proposta in esame, hanno rilevato che l'attività di formazione continua di che trattasi, rientrando nella materia "tutela della salute" per la quale la potestà legislativa delle regioni è concorrente secondo le modifiche apportate all'art. 117 della Costituzione dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la proposta di accordo delle regioni pervenuta il 19 dicembre 2001 e trasmessa in pari data al Ministero della salute; Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano hanno confermato la proposta di accordo in questione hanno proposto la seguente modifica: al punto 6) dopo la parola "professionali" aggiungere le seguenti "nonchè delle società scientifiche salvo eventuali incompatibilità"; Considerato che nel corso della medesima seduta il Ministro della salute ha dichiarato di condividere la proposta delle regioni; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati; Considerato che l'art. 16-bis del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, prevede l'attività di formazione continua che comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario nazionale; Considerato che l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, prevede che, con decreto del Ministro della sanità, è istituita una Commissione nazionale per la formazione continua cui è affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza Stato-regioni, nonchè gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici; che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per la organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative, nonchè i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, soggetti pubblici e privati e verificarne la sussistenza; Ritenuto che gli obiettivi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi prioritari dei Piani sanitari regionali; 1. L'attività di formazione continua di che trattasi, rientrando nella materia "tutela della salute", per la quale la potestà legislativa delle regioni è concorrente secondo le modifiche apportate all'art. 117 della Costituzione dalla legge l8 ottobre 2001, n. 3, è disciplinata dalle regioni sulla base di principi fondamentali fissati con legge dello Stato; 2. In attesa che, in sede di adeguamento delle norme attualmente previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, siano fissati i principi fondamentali in materia, si conviene di attenersi alle procedure attuative di cui ai punti successivi. 3. Le determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del programma e quelle a carattere prescrittorio approvate dalla Commissione di cui all'art. 16-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, integrata cosi' come previsto al successivo punto, vanno considerate, nell'attuale fase, come proposte alla Conferenza Stato-regioni, che provvederà ad assumerle sotto forma di accordi. Le determinazioni relative ad aspetti applicativi od ordinatori sono direttamente assunte dal- la Commissione stessa, salvo che i rappresentanti regionali non ne chiedano la conferma da parte della Conferenza Stato-regioni. 4. In analogia a quanto previsto per la Commissione unica del farmaco, si provvederà ad adottare le idonee iniziative per una modifica della composizione della suddetta Commissione di cui all'art. 16-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni per incrementare a 7 il numero dei rappresentanti designati dalla Conferenza Statoregioni su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province Autonome. In attesa di formalizzazione di tale integrazione, fin dalla prima seduta della Commissione nell'anno 2002, saranno invitati a partecipare alla stessa 5 ulteriori rappresentanti regionali indicati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome. 5. Con il presente accordo la Conferenza Stato regioni fa proprie, salvo quanto previsto al successivo punto 7, le determinazioni già assunte dalla Commissione in data 15 novembre 2001 e 6 dicembre 2001, limitatamente all'anno 2002 (primo anno del cosiddetta "fase a regime"), rinviando a successivi accordi la conferma o la modifica di tutto quanto previsto per gli anni successivi; 6. In fase di prima applicazione il ruolo delle regioni nel processo ECM è cosi' di seguito delineato: alle singole regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza con gli indirizzi nazionali, è affidato il compito di promuovere sul loro territorio il sistema per la formazione continua e so- no, pertanto, chiamate ad essere garanti della qualità e della trasparenza del sistema stesso. lo svolgimento di tale duplice ruolo - promozione del sistema e garanzia del sistema - richiede una preliminare scelta di campo al fine di non scivolare in un possibile conflitto di interessi. Detto ruolo, infatti, risulta incompatibile con quello di "provider". Proposta operativa. Alla luce di quanto sin qui esposto, si conviene che sarà seguito il seguente percorso. Le singole regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza con gli indirizzi nazionali e garantendo adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali, nonchè delle società scientifiche salvo eventuali incompatibilità, provvederanno a: 1. analisi dei bisogni formativi; 2. individuazione degli obiettivi formativi; 3. accreditamento dei progetti di formazione; 4. individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale (nelle for- mule partecipative già individuate dal decreto legislativo n. 229/1999, ovvero Conferenza Stato-regioni); Provvederanno, inoltre, a: 1. individuare i requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento dei provider: tale fase è finalizzata a realizzare un elenco si soggetti che soddisfino i requisiti definiti dalla Commissione nazionale e gli eventuali ulteriori definiti dalle regioni, titolati a realizzare gli eventi formativi coerenti con gli obiettivi nazionali e regionali; 2. verificare e compiere le valutazioni finali: principio di tale momento de- v'essere quello di superare il concetto di autoreferenzialità, evitando che cio' avvenga ad opera dei possibili provider. Esso è finalizzato a: verificare l'idoneità dei requisiti dei provider; valutare gli aspetti gestionali degli eventi di formazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi; verificare le ricadute sull'attività del professionista delle attività formative svolte. Tale momento chiude, in un certo senso, il processo di formazione continua, ma allo stesso tempo finisce per es- 3. promuovere la realizzazione di un'anagrafe, accurata e trasparente: dei crediti accumulati dagli operatori. 7. I costi delle attività formative di cui al presente accordo possono annual- mente gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 347/2001 convertito dalla legge 405/2001, cosi' come ripartite alle singole regioni, solo entro il limite costituito dall'importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 1999-2001 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole regioni. 8. Gli obiettivi individuati per l'anno 2002 sono i seguenti: 1. Gli obiettivi formativi di interesse nazionale per il quinquennio 2002/2006 sono i seguenti: GRUPPO 1 Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, tutte le categorie professionali, aree e discipline, possono riconoscersi a) qualità assistenziale, relazionale e gestionale nel servizi sanitari b) etica e deontologia degli interventi assistenziali e socio assistenziali con riferimento all'umanizzazione delle cure, alla tutela del segreto professionale e alla privacy c) sistemi di valutazione, verifica e miglioramento degli interventi preventivi diagnostici, clinici e terapeutici e di misurazione dell'efficacia compresi i sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza e appropriatezza delle prestazioni nei livelli di assistenza d) formazione interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell'integrazione di attività assistenziali e socio-assistenziali e) promozione della qualità della vita e della qualità e sicurezza del l'ambiente di vita e di lavoro f) miglioramento degli stili di vita per la salute g) miglioramento dell'interazione tra salute ed ambiente e tra salute ed alimentazione h) tutela degli aspetti assistenziali e socio assistenziali, compresi quelli psicologici, delle fasce deboli i) promozione di una comunicazione corretta ed efficace j) apprendimento e miglioramento dell'inglese scientifico k) consenso informato l) gestione del rischio biologico, chimico e fisico anche con riferimento alla legge n. 626 m) implementazione dell'introduzione della medicina basata sulle prove di efficacia nella pratica assistenziale sistema informativo sanitario e suo utilizzo per valutazioni epidemiologiche |
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